Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 giugno 1873 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Ove le Istituzioni contemplate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 2 fossero collocate fuori di Roma o stabilite a beneficio esclusivo di persone che abitano fuori di Roma, la Giunta provvedera' nei modi indicati nel detto articolo a che siano mantenuti in quei luoghi o a beneficio di quelle persone od abitanti di Comuni o Provincie a cui vantaggio erano destinate.
Testo in vigore dal 25 giugno 1873 al 16 dicembre 2009
