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[1]L'amministrazione dei beni degli Enti ecclesiastici che in virtu' di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella citta' di Roma, e che sono compresi nella presente Legge di soppressione, e' conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominera' fra individui appartenenti alla Nazione straniera.

[2]Ciascuna Amministrazione procedera' alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'Ente da esso rappresentato coll'intervento di un delegato della Giunta; ed assumera' l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle Case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli Enti religiosi soppressi. E' escluso ogni obbligo a carico dello Stato.

[3]Gli immobili tanto degli Enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti a cura della stessa Amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo Istituto, od in altri capitali fruttiferi.

Testo in vigore dal 25 giugno 1873 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-06-19;1402~art23 · fonte del testo

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