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[1]L'amministrazione dei beni degli Enti ecclesiastici che in virtu' di fondazione sono attualmente destinati a beneficio di stranieri nella citta' di Roma, e che sono compresi nella presente Legge di soppressione, e' conservata negli attuali amministratori, o, sorgendone il bisogno, affidata ad altri che la Giunta nominera' fra individui appartenenti alla Nazione straniera.
[2]Ciascuna Amministrazione procedera' alla compilazione dell'inventario del patrimonio dell'Ente da esso rappresentato coll'intervento di un delegato della Giunta; ed assumera' l'obbligo di provvedere al mantenimento dei religiosi e delle religiose delle Case soppresse ed all'adempimento degli oneri e dei servigi cui attendevano gli Enti religiosi soppressi. E' escluso ogni obbligo a carico dello Stato.
[3]Gli immobili tanto degli Enti ecclesiastici soppressi, quanto di quelli conservati, saranno convertiti a cura della stessa Amministrazione in rendita pubblica italiana o dello Stato straniero, da iscriversi nominativamente in favore del nuovo Istituto, od in altri capitali fruttiferi.
Testo in vigore dal 25 giugno 1873 al 16 dicembre 2009
