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La quota di concorso stabilita dall'articolo 31 della Legge 7 luglio 1866 e la tassa straordinaria imposta dall'articolo 18 della Legge del 15 agosto 1867 non sono applicabili alle rendite derivanti dai beni delle Corporazioni religiose di Roma e degli Enti ecclesiastici conservati nella stessa citta' di Roma e nelle sedi suburbicarie.
Testo in vigore dal 25 giugno 1873 al 16 dicembre 2009
