Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1873 al 16 dicembre 2009. 417 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I beni delle Corporazioni religiose soppresse nella citta' di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente Legge, sono devoluti ed assegnati come segue:
tolto: 1° I beni delle Case in cui i religiosi prestano l'opera loro nella cura degl'infermi, sia in ospedali loro proprii, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti Opere pie od alla Congregazione di carita' di Roma, per essere amministrati a norma della Legge del 3 agosto 1862;
tolto: 2° I beni delle Case i cui religiosi attendono all'istruzione sono del pari conservati alla loro destinazione, ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare, al Comune di Roma pel mantenimento di Scuole primarie, Asili ed Istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne la istruzione secondaria o superiore, a Scuole od Istituti del medesimo grado, mediante Decreto Reale, secondo le norme stabilite dalle Leggi dello Stato;
tolto: 3° I beni delle Case cui sono annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma, tenuto conto della rendita e della popolazione di ciascuna parrocchia. La somma da ripartirsi non eccedera' lire 3,000 per ciascuna parrocchia, compresa la dotazione attuale;
tolto: 4° Sui residui dei beni, detratto il capitale delle pensioni in ragione di sedici volte il loro ammontare, sara' assegnata alla Santa Sede una rendita fino a lire 400 mila, per provvedere al mantenimento delle rappresentanze degli Ordini religiosi esistenti all'estero.
tolto: Sino a che la Santa Sede non disponga di detta somma, potra' il Governo del Re affidarne l'amministrazione ad Enti ecclesiastici giuridicamente esistenti in Roma.
tolto: E' data facolta' al Governo del Re di lasciare, mediante Decreto Reale da pubblicarsi insieme colla presente Legge, agli attuali investiti delle rappresentanze anzidette, sino a che dura l'ufficio loro, i locali necessari alla loro residenza personale e al loro ufficio.
tolto: Quando una Casa soppressa attendesse a piu' di una delle opere e degli uffici di sopra indicati, i beni saranno distribuiti secondo la originaria loro destinazione; e, quando questa mancasse, in ragione della parte di rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di essi uffici od opere. Gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni, secondo il disposto di questo articolo, saranno proposti dalla Giunta di cui all'articolo 9 e sanciti con Decreto Reale, sentiti la Commissione di vigilanza, di cui e' parola nell'articolo stesso, ed il Consiglio di Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9