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[1]Gli amministratori delle Case religiose soppresse nella citta' di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'articolo 13 della Legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun Ente.

[2]Al detto prospetto sara' unito un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna Casa.

[3]La Giunta procedera', secondo le norme stabilite dalla detta Legge, alla presa di possesso dei beni, e, fino a che ne sara' eseguita la conversione e la destinazione, vegliera' all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichita'.

[4]La Giunta continuera' nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3 fino a che sia pubblicata la Legge di cui nell'articolo stesso.

Testo in vigore dal 25 giugno 1873 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-06-19;1402~art10 · fonte del testo

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