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Sono applicabili agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di Legazione, ai consoli generali, e consoli gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 14 luglio 1887, N. 4711 (Serie 3ª).
Testo in vigore dal 29 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
