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[1]Oltre i casi previsti dalla suddetta legge e dalla legge del 14 aprile 1864, N. 1731, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di Legazione, i consoli generali e consoli possono essere posti in aspettativa ed a riposo per ragioni di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
[2]L'aspettativa per ragioni di servizio non eccedera' la durata di un anno.
Testo in vigore dal 29 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
