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[1]Oltre i casi previsti dalla suddetta legge e dalla legge del 14 aprile 1864, N. 1731, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di Legazione, i consoli generali e consoli possono essere posti in aspettativa ed a riposo per ragioni di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

[2]L'aspettativa per ragioni di servizio non eccedera' la durata di un anno.

Testo in vigore dal 29 luglio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6233~art3 · fonte del testo

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