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E' applicabile agli invitai straordinari, ai ministri plenipotenziari, ai consiglieri di Legazione, ai consoli generali e consoli l'eccezione stabilita nell'articolo 5 della suddetta legge pei direttori generali e pei prefetti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
