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E' estesa a dieci anni, decorrendi dalla data della presente legge, la facolta' data al Governo dall'articolo 2 dell'allegato B alla legge 19 aprile 1872, n. 795, di accordare dilazioni ai comuni e ad altri enti debitori dello Stato, accettando delegazioni sugli agenti incaricati di riscuotere le loro imposte nel modo e per gli effetti della legge 27 marzo 1871, n. 131.
Testo in vigore dal 17 marzo 1874 al 16 dicembre 2009
