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[1]L'esonero non puo' essere concesso agli studenti, inscritti a Regie Universita' o Istituti superiori, che non abbiano ottemperato al disposto del secondo comma dell'articolo 407 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796, ne' a quelli che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 125 del regolamento medesimo, o che non si siano presentati agli esami sulle materie frequentate, o che, presentatisi, non abbiano ottenuta l'approvazione. Parimente non possono essere dispensati dalle tasse i giovani, di cui all'art. 2, inserita a scuole medie, i quali non siano stati promossi alla classe superiore, salvo il caso che, per impedimento, derivante da malattia o dal servizio militare, debitamente comprovato, non abbiano potuto presentarsi ad alcune delle due sessioni di esame, ne' quelli ai quali sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla sospensione per cinque giorni.
[2]Coloro i quali si presentino ad esami in qualita' di privatisti, non possono godere dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche a meno che non si tratti di giovani caritatevolmente ricoverati.
Testo in vigore dal 30 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
