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Le medesime autorita' potranno concedere l'esenzione dal pagamento delle tasse su nominate, per lo stesso triennio scolastico 1912-913-914-915 agli studenti appartenenti alle famiglie dei Comuni compresi negli elenchi approvati con i RR. decreti 3 agosto 1909, n. 595, e 3 marzo 1910, n. 111, le quali, per i danni sofferti nel terremoto del 28 dicembre 1908, siano ridotte in condizioni da non poter piu' sopperire a tutte le spese della educazione e istruzione dei propri figli.
Testo in vigore dal 30 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
