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Le autorita' alle quali - secondo i vigenti regolamenti - spetta di deliberare sulla dispensa dal pagamento delle tasse a favore degli studenti delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore e degli alunni di scuole medie e normali e dei corsi magistrali biennali e i regi provveditori agli studi possono concedere l'esonero dalle tasse e soprattasse di ammissione, immatricolazione, inscrizione, licenza, diploma e bollo, e maturita', per i tre anni scolastici 1912-913-914-915 agli orfani di entrambi i genitori o di un solo genitore, o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908, i quali tutti si trovino sottoposti alla tutela e alla protezione dell'opera nazionale di patronato «Regina Elena».
Testo in vigore dal 30 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
