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[1]Il suddetto contributo di L. 3,500,000 e' conceduto soltanto a tutto l'esercizio 1897-98.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 marzo 1893.
[4]UMBERTO.
[5]Grimaldi. Bonacci.
[6]Visto, il Guardasigilli: Bonacci.
Testo in vigore dal 9 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
