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E' convalidato l'annesso decreto reale 15 novembre 1892 n. 677, col quale fu disposto che l'annuale contributo, che ai termini della legge 30 giugno 1892 n. 317, il Fondo pel culto deve versare al Tesoro dello Stato, in acconto dei diritti spettantigli sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, sia elevato dal primo luglio 1893 a L. 3,500,000.
Testo in vigore dal 9 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
