Art. 2
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[1]Gli stipendi fissati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio nel medesimo comune. Ai maestri i quali, per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio, saranno computati gli anni utili per l'aumento sessennale dalla promulgazione di essa legge.
[2]I maestri che da dodici anni anteriori a quello in cui andra' in vigore la presente legge insegnano nell'istesso comune, i quali non abbiano per disposizione di esso l'aumento sessennale o uno stipendio che equivalga gia' al minimo obbligatorio secondo la presente legge, e che non ottengano per effetto di questa un miglioramento equivalente a un decimo dell'attuale loro stipendio, godranno di un primo aumento sessennale l'anno dopo che andra' in vigore questa legge.
[3]L'aumento di un decimo avra' luogo, allo scadere di ciascun sessennio, per quattro volte e non piu', e sempre sulla base dello stipendio iniziale, per modo che sia sempre assegnato al maestro lo stipendio minimo portato dalla tabella, aumentato progressivamente dei decimi corrispondenti a ciascuno dei quattro sessenni.
Testo in vigore dal 23 aprile 1886 al 13 agosto 1919
