Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'art. 6 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, modificato dalla legge 8 luglio 1909, n. 445, e' sostituito col seguente:
[7]«Art. 6. - Le somme versate in eccedenza alle lire 6000 non produrranno interesse».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Calissano - Tedesco.
[12]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 10 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
