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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]A datare dal 5 maggio 1910, la pensione vitalizia ai Mille, di cui alle leggi 23 gennaio 1865, n. 2119, 26 gennaio 1877, n. 5023, 23 giugno 1885, n. 3182, 6 agosto 1893, n. 453 e decreto 21 novembre 1894 (Ministero dell'interno), e' elevata, tassativamente per le persone dei superstiti della gloriosa spedizione, ad annue lire 2000.
[7]Null'altro e' innovato alle disposizioni delle leggi vigenti in materia.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 5 maggio 1910.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Luzzatti - Tedesco.
[12]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 5 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
