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[1]Il giorno in cui andra' in vigore la presente legge sara' fissato per decreto Reale.1
[2]Contemporaneamente all'attuazione della presente legge la ripartizione del personale nelle sezioni stabilita pel corrente anno, potra' essere, per decreto Reale, modificata.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Dati a Roma, addi' 4 giugno 1893.
[5]UMBERTO.
[6]Eula.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Eula.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 agosto 1899, n. 338
1Il Regio Decreto 1 agosto 1899, n. 338 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1900.
Testo in vigore dal 25 novembre 1899 al 16 dicembre 2009
