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[1]All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1888 n. 5825 (serie 3ª), e' sostituito il seguente:

[2]La sezione penale della detta Corte di cassazione di Roma e' divisa in due sezioni.

[3]La prima di esse giudichera' dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni d'accusa, e delle Corti d'assise, dei conflitti di giurisdizione di competenza della sezione penale, della rimessione delle cause da una ad altra autorita' giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione, nonche' dei ricorsi che impugnano sentenze delle Corti d'appello, dei tribunali o delle preture in quanto hanno pronunciato su reati preveduti da leggi speciali, ancorche' le impugnino pure in quanto hanno pronunciato su reati preveduti dal Codice penale; la seconda giudichera' di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale.

[4]Proposta dalle parti o sollevata di ufficio questione, se il ricorso sia di competenza dell'una o dell'altra sezione, sara' preliminarmente risoluta dalla Corte a sezioni riunite, in Camera di consiglio, con sentenza motivata, sentito il Pubblico Ministero.

Testo in vigore dal 6 giugno 1893 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1893-06-04;259~art1 · fonte del testo

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