Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'esercizio 1890-91, agli stanziamenti iscritti in bilancio dipendenti dalla tabella A della legge 20 luglio 1888, saranno sostituiti quelli indicati nell'unita tabella A.
[2]Conseguentemente viene ridotta a 95,273,186 lire la somma che il Governo e' autorizzato a ricavare dalla emissione di obbligazioni ferroviarie, per effetto dell'art. 4 della legge con cui venne approvato lo stato di previsione del Ministro del Tesoro per l'esercizio 1890-91.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 20 luglio 1890.
[5]UMBERTO.
[6]G. Finali. Giolitti.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 4 agosto 1890 al 16 dicembre 2009
