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[1]La spesa per le costruzioni ferroviarie indicate nelle tabelle A e B, annesse alla legge 20 luglio 1888, n. 5550, verra' cosi' distribuita nei diversi esercizi:
[2]1890-91... L. 65,000,000 -- 1891-92... » 65,000,000 -- 1892-93... » 60,000,000 -- 1893-94... » 60,000,000 -- 1894-95... » 60,000,000 -- 1895-96... » 60,000,000 -- 1896-97... » 60,000,000 -- 1897-98... » 37,238,357 22
[3]Il Governo proporra' nelle legge del bilancio di previsione la ripartizione annuale fra le diverse linee della somma assegnata a ciascun esercizio secondo le esigenze dell'andamento dei lavori, senza alterare il complesso degli assegnamenti fatti a ciascuna linea colla legge 20 luglio 1888, n. 5550.
Testo in vigore dal 4 agosto 1890 al 16 dicembre 2009
