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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale alla esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 giugno 1882.
[4]UMBERTO.
[5]Depretis.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 28 giugno 1882 al 9 maggio 2025
