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[1]Le disposizioni del Codice civile relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni delle ipoteche sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri ed i notai, anche per i passaggi prescritti dagli articoli precedenti.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo delle Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato
[3]Data a San Rossore, addi' 26 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Finocchiaro-Aprile - Facta.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 5 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
