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Scaduto il termine indicato nell'art. 2 il conservatore dell'ufficio delle ipoteche di Volterra non dovra' piu' comprendere nei certificati le iscrizioni, reiscrizioni e trascrizioni che a termini della presente legge dovranno far passaggio nei registri dell'ufficio ipotecario di Siena, fuori del caso che si estendessero anche ad immobili posti in territori rimasti compresi nella circoscrizione del suo ufficio.
Testo in vigore dal 5 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
