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[1]La denunzia si opera mediante presentazione e deposito della nota autentica della iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca e della trascrizione effettuata nell'ufficio di Volterra, unitamente a due copie conformi della nota medesima, nelle quali si aggiungera' la richiesta del passaggio con la indicazione inoltre degli immobili ai quali il passaggio dovra' essere limitato, nel caso in cui la formalita' contenuta nella nota si riferisca anche ad immobili situati nel territorio nel circondario di Volterra.

[2]Il conservatore custodira' negli archivi, in appositi volumi, la nota autentica come titolo del passaggio e restituira' al richiedente una delle sue copie, apponendovi in calco il certificato da lui sottoscritto dell'eseguito passaggio con la data ed il numero d'ordine del medesimo.

Testo in vigore dal 5 luglio 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-26;734~art3 · fonte del testo

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