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[1]Tutte le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, le reiscrizioni e le trascrizioni relative agli immobili posti nel territorio del comune di San Gemignano dovranno, per conservare il loro grado ed il loro effetto, far passaggio nei registri dell'ufficio ipotecario di Siena.
[2]Tale passaggio si eseguira' su denunzia da farsi all'ufficio ipotecario di Siena dagli interessati, entro il termine di due anni dal giorno dell'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 5 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
