Art. 2
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[1]Il Governo del Re e' incaricato di provvedere con decreti Reali alla esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 luglio 1882.
[4]UMBERTO.
[5]Depretis. G. Zanardelli.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 13 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
