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[1]Il Governo provvedera', secondo l'articolo 175 della legge 20 marzo 1865, allegato F, a stabilire i perimetri dei comprensori che debbono contribuire alle spese delle opere suddette.
[2]Qualora alcuno dei nuovi comprensori si sovrapponesse ad altri gia' stabiliti per le opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Governo avra' facolta' di modificare il perimetro attuale.
[3]E' pure in facolta' del Governo di determinare, occorrendo, con decreto Reale i limiti precisi degli argini o tratti di argini ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 29 luglio 1887 al 16 dicembre 2009
