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[1]Un regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Roma ed approvato per decreto Reale, previo l'avviso della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato, provvedera' per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Firenze, addi' 14 giugno 1874.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]S. Spaventa.
Testo in vigore dal 24 giugno 1874 al 16 dicembre 2009
