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[1]Oltre ai casi contemplati negli articoli 17 e 18 della legge 16 giugno 1874, n. 2001 (Serie 2ª), la facolta' di destinare parte dei palmenti alla macinazione del grano, e parte alla macinazione dei generi esenti da tassa, potra' essere accordata ancora a tutti i molini i cui esercenti si assoggetteranno all'applicazione dei saggiatori differenziali.
[2]Nel caso di molini aventi motori comuni a piu' palmenti, questa concessione sara' fatta soltanto quando non osti, o l'Amministrazione rinunci, al diritto di accertare la tassa in base ai giri dell'albero motore.
Testo in vigore dal 25 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
