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[1]Qualunque sia il congegno applicato ad un molino per l'accertamento della tassa, in caso di guasti, la liquidazione della tassa in base alla media ordinaria, od alla massima media, od al massimo lavoro possibile, di cui all'articolo 20 della legge precitata, avra' luogo a contare dall'ultimo verbale di verifica del congegno applicato al molino, o da quell'epoca, anteriore al detto verbale, alla quale sia dimostrato che rimonta il guasto.

[2]In caso di guasti dolosi al congegno od all'apparecchio di applicazione del congegno al molino, e nel caso di frodi, mediante introduzione di corpi estranei nel congegno, la tassa verra' liquidata secondo le norme dalla legge fissate per i casi di rottura o di alterazione di sigilli.

Testo in vigore dal 25 luglio 1879 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1879-07-25;4994~art4 · fonte del testo

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