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[1]Dovranno contribuire alla spesa i proprietari dei beni difesi colle predette opere dalle inondazioni, come pure i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere stesse che vengano a conseguire un maggior valore per la loro esecuzione.
[2]Una legge speciale determinera' l'entita' e il riparto del contributo, il modo e il tempo entro il quale i contribuenti dovranno effettuarne il pagamento.
Testo in vigore dal 14 luglio 1875 al 7 agosto 1907
