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E' stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici la somma di lire 50 mila per completare gli studi tecnici necessari a conseguire lo scopo, di cui all'articolo 1, tenuto conto che la spesa complessiva per le opere predette non possa oltrepassare in nessun caso la somma di 60 milioni. I relativi progetti di arte dovranno ottenere l'approvazione del Governo, previo il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.
Testo in vigore dal 14 luglio 1875 al 16 dicembre 2010
