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Le espropriazioni ed i lavori d'allargamento ed approfondamento del Volano, di cui al progetto 21 dicembre 1874, ed all'articolo 2 dell'atto disciplinare, dovranno compiersi nel termine di quattro anni dalla pubblicazione della presente legge; ed entro il termine di dieci anni le altre espropriazioni ed opere contemplate nel progetto 21 dicembre 1872, a termini dell'articolo 8 dell'atto predetto.
Testo in vigore dal 23 luglio 1875 al 16 dicembre 2009
