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[1]Le opere indicate negli articoli tre e quattro del presente stipulato, dovranno compiersi nel termine di anni tre dalla data della pubblicazione della legge, di cui all'articolo secondo, salvo che nella legge stessa venga stabilito altro termine.
[2]Esse dovranno eseguirsi a perfetta regola d'arte, a tutte spese del Municipio di Napoli, o per esso della societa' concessionaria dell'opera di riordinamento della piazza del Municipio, restando sempre ed in qualunque caso responsabile il Municipio della inadempienza di questa, e tenuto quindi verso la Real Casa, come unico e vero obbligato verso di lei, al completamento delle opere stesse nei modi che verranno appresso indicati, sotto pena di tutti i danni ed interessi.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
