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La cessione effettiva delle aree degli edificii per parte della Reale Casa, e l'occupazione di essi, non potra' in alcun caso effettuarsi se non trenta giorni dopo la pubblicazione della legge, di cui nell'articolo secondo del presente stipulato, salvo che nella legge stessa venga stabilito altro termine; ed avra' luogo mediante la consegna, che dell'ufficio d'arte dell'amministrazione della Real Casa di Napoli ne verra' fatta la rappresentante del Municipio di Napoli, a cio' espressamente delegata con nota dell'illustrissimo signor sindaco, elevandosi di tutto analogo verbale amministrativo. A tale consegna potra' presenziare, ove ne faccia richiesta, la societa' concessionaria in persona di uno o piu' suoi rappresentanti.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
