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[1]I locali e gli edifizi, che salvo sempre l'approvazione legislativa di cui sopra, il Ministero della Real Casa cede col presente atto, da non aver vigore se non emanata l'analoga legge, sono:
[2]1. Maneggio coperto, con sala di aspetto ed accessori.
[3]2. Scuderia per 20 cavalli con tettoia annessa, abbeveratoio, camera di accessori e cortiletto alle spalle.
[4]3. Dormitorio al primo piano pel personale delle scuderie e corazzieri.
[5]4. Deposito di biade a pianterreno.
[6]5. Ufficio ed alloggio del fornitore.
[7]6. Corpo di guardia.
[8]7. Cucina, mensa e guardarnese.
[9]8. Deposito ed attrezzi di scuderia.
[10]9. Casotto pel guardacancello.
[11]10. Pagliara e fienile.
[12]11. Entrata al corridoio alle spalle delle scuderie.
[13]12. Scala annessa ai lastrici delle scuderie.
[14]13. Uscita carrettiere pel Castel Nuovo alla via del Molo.
[15]14. Scaletta che dal piano delle scuderie esce alla via San Carlo.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
