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A tutti gli edifizi di progettata esecuzione ai suoli ceduti alla Real Casa, nonche' a tutti i locali della Reggia di Napoli e sue dipendenze, che rimaner debbono inalterati, non potra' per effetto delle opere necessarie al riordinamento della Piazza Municipio imporsi da chicchessia alcuna servitu' apparente o non apparente, continua o discontinua, affermativa o negativa nel piu' ampio senso della legge; all'infuori di quelle che naturalmente derivano dall'attuazione dei progetti di esecuzione volta por volta approvati nel modo detto all'articolo decimo della presente convenzione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
