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Il Ministero della Real Casa si riserba inoltre l'espressa ed incondizionata facolta' di far esercitare dagl'ingegneri che ne dipendono una illimitata sorveglianza su tutti i lavori, tanto di demolizione che di costruzione, sia nel fine di evitare qualunque possibile danno agli edifici ed ai locali circostanti, che allo scopo di coordinare e far corrispondere i lavori stessi al progetto di massima ed a quello di esecuzione, colla seguente facolta' di far sospendere, anche coll'intervento del magistrato, i lavori che sara' per disapprovare, e fermo rimanendo tuttavia l'obbligo pel Municipio di compiere, o far compiere le opere iniziate in perfetta conformita' coi progetti di esecuzione preventivamente approvati dalla Real Casa, giusta l'articolo 9 del presente stipulato.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
