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Indipendentemente da quanto vien prescritto nell'articolo che precede, il municipio e per esso la societa' concessionaria, non potranno mettere mano ad alcun lavoro di costruzione, senza aver preso col direttore dell'Amministrazione della Real Casa in Napoli, gli opportuni concerti circa l'ordine ed il tempo in cui dovranno i lavori stessi eseguirsi, affinche' non resti incagliato lo andamento dei diversi servizi che da quell'Amministrazione dipendono; restando in facolta' dell'Amministrazione stessa di far sospendere ed impedire, in caso diverso, anche coll'intervento del magistrato, qualsiasi lavoro, e ferma sempre la responsabilita' dei danni ed interessi.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
