Art. 4 (Approvazione)
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[1]Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della Guerra per l'esercizio 1883 sara' iscritto un fondo di lire centomila in apposito capitolo, n. 56-bis, con la denominazione: Spese per opere militari assunte dal Governo per effetto della convenzione stipulata col municipio di Napoli il 5 dicembre 1883.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 25 dicembre 1883.
[4]UMBERTO.
[5]Genala. A. Magliani. Ferrero. Del Santo.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
