Art. 9 (Allegato 3)
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[1]Il primo periodo comprendera' i lavori per la formazione del nuovo ingresso che trovasi compreso nella planimetria a destra della linea tratteggiata in rosso. A cura e spese del Municipio dovrassi, secondo il tracciato che verra' a suo tempo localmente determinato dalla Direzione generale dell'arsenale, costruire un conveniente assito, alto almeno metri tre, nello scopo d'intercettare qualsiasi comunicazione fra la parte destinata ai lavori e l'interno dell'Arsenale marittimo.
[2]I lavori di questo primo periodo dovranno ultimarsi entro giorni centocinquanta, decorribili dalla data del processo verbale d'incominciamento, da redigersi col concorso di un rappresentante la Direzione del Genio e del Municipio, facendo della loro ultimazione risultare mediante anche la compilazione di analogo processo verbale.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
