Art. 6 (Allegato 3)
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Gli oggetti infissi e materiali tutti provenienti dalle demolizioni resteranno di pertinenza del Municipio, al quale vien permesso di reimpiegare quelli che fossero, col consenso della detta Direzione territoriale, riconosciuti tuttora in istato di utile servizio.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
