Art. 12 (Allegato 3)
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[1]Sorgendo contestazioni fra la Regia Marina ed il Municipio durante l'eseguimento dei lavori ed operazioni di consegna e riconsegna, tanto sotto il rapporto tecnico, che quello di speciale servizio interno dell'arsenale, come per la interpretazione della presente convenzione, tali contestazioni per esplicito patto saranno deferite al giudizio arbitrale di una commissione composta di un ufficiale del genio militare, da delegarsi dalla Direzione di detta arma e da un ingegnere del Municipio delegato dal signor sindaco.
[2]Nel caso di discrepanza di opinioni fra i predetti due arbitri vi si aggiunge un terzo ingegnere capo del Genio civile in attivita' di servizio nominato di accordo fra la Regia Marina ed il Municipio di Napoli, ed in caso di divergenza, dalla prefettura.
[3]Le decisioni della Commissione arbitrale saranno in ogni caso definitive ed inappellabili per ambo le parti interessate.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
