Art. 10 (Allegato 3)
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[1]Alla scadenza del primo periodo regolarmente constatato nel senso avanti indicato, si procedera' alla consegna delle opere ultimate per parte del Municipio alla Regia Marina e si dara' quindi cominciamento alle opere sulla sinistra della linea tracciata in rosso, al quale uopo saranno dalla Regia Marina lasciati vuoti ed a disposizione del Municipio gli ambienti tutti compresi sulla sinistra della linea medesima.
[2]Il Municipio dovra' pero' preventivamente, con le norme accennate al precedente articolo nove, provvedere alla costruzione dell'assito di separazione fra la parte destinata ai lavori e l'interno dello arsenale.
[3]Le opere del secondo periodo dovranno ultimarsi e definitivamente consegnarsi alla Regia Marina entro giorni sessanta dalla data del processo verbale di consegna dei locali a sinistra mediante la compilazione di altro processo verbale redatto nei modi avanti specificati.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
