Art. 9 (Allegato 2)
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I progetti di dettaglio di tutti i lavori, di cui agli articoli quinto ed ottavo, saranno studiati dall'ufficio tecnico municipale d'accordo con la Direzione del Genio militare, alla quale nell'interesse dell'Amministrazione militare e' riservato il diritto di sorvegliarne lo eseguimento obbligandosi il Municipio di prestarsi a tutte quelle varianti o modificazioni di dettaglio, che la Direzione stessa credesse dover apportare prima di accettarne definitivamente la consegna all'atto della loro ultimazione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
