Art. 6 (Allegato 2)
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Dovendo l'arsenale di artiglieria esser garantito in ogni sua parte, il Municipio, durante lo eseguimento di tutti i lavori a suo carico, si obbliga di chiudere, anche con muri provvisori, qualsiasi adito, che vi si dovesse praticare pel fatto dei lavori di che si tratta, sottostando a tutte quelle cautele e prescrizioni di sicurezza, che la Direzione dell'arsenale credera' di consigliare.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
