Art. 4 (Allegato 2)
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In corrispettivo della fatta cessione, come dall'articolo secondo, il costituito signor commendatore Amore a nome e parte del Municipio, assume l'obbligo di pagare alle Finanze dello Stato, che accettano col costituito signor commendatore Taranto la somma di lire centomila, e detto pagamento sara' eseguito dall'Amministrazione municipale nella tesoreria provinciale di Napoli fra lo spazio di sei mesi dalla pubblicazione della legge di approvazione del presente contratto.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
