Art. 3 (Allegato 2)
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[1]Sono esclusi da detta cessione tutti i materiali mobili esistenti nei locali e sulle aree di detto bastione e parti di cortine, i quali materiali rimarranno di esclusiva proprieta' dell'Amministrazione militare, a cui cura verranno asportati.
[2]S'intendono parimenti esclusi dalla cessione tutti gli oggetti in ferro e legname provenienti dalla demolizione della tettoia Coloritori, che per cura ed a spesa del Municipio dovranno essere tolti da posto con la massima diligenza, collocati in vari cumuli nel recinto del Castelnuovo, e consegnati quindi alla Direzione del Genio.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
