Art. 13 (Allegato 2)
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L'amministrazione militare per lo adempimento di tutte e singole le suindicate condizioni da parte del municipio e per i rapporti giuridici, che dalla presente convenzione derivano a suo favore, dichiara non riconoscere altri per suoi obbligati, che l'Amministrazione municipale qualunque possano essere le concessioni antecedenti o posteriori, che dalla stessa venissero fatte.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1883 al 16 dicembre 2009
